lunedì 24 agosto 2009

Consultazione dei portatori d’interessi.

Principi generali e i requisiti minimi: orientamenti comunitari.

I principi generali per la consultazione sono:
partecipazione,
apertura,
responsabilizzazione,
efficacia
coerenza.

In termini pratici, ciò significa garantire che l’organo pubblico che si accinge ad una deliberazione di rilievo politico o con riflessi generali organizzi audizioni delle parti interessate e che tali processi di consultazione siano trasparenti, efficaci e coerenti.

I cinque requisiti minimi riguardano diversi aspetti del processo.

A. Chiarezza del contenuto del processo di consultazione
Ogni comunicazione relativa ad una consultazione deve essere chiara e concisa, oltre a
contenere tutte le informazioni atte ad agevolare la risposta degli interlocutori.

B. Destinatari delle consultazioni
Nel definire le categorie di destinatari delle consultazioni, l’organo pubblico deve accertarsi
che tutte le parti interessate abbiano la possibilità di esprimere il loro punto di vista in condizioni di parità.

C. Pubblicazione
L’organo pubblico deve provvedere a diffondere le informazioni necessarie per sensibilizzare l’opinione pubblica e adattare i propri canali di comunicazione per raggiungere nel modo più opportuno le varie tipologie di pubblico. Senza escludere altri strumenti di comunicazione, gli esiti delle consultazioni dovrebbero sempre essere presentati su Internet e pubblicizzati su adeguati “punti di accesso”.

D. Limiti di tempo per partecipare
Nella programmazione dei lavori l’organo pubblico dovrebbe sempre lasciare alle parti interessate un tempo sufficiente per rispondere agli inviti ed inviare contributi tecnici e memorie scritte.

E. Ricevuta e feedback
L’organo pubblico, ricevute le apposite valutazioni dai rappresentanti degli interessi, rilascia ricevuta dei contenuti inoltrati.
I contributi alla consultazione ed i risultati della stessa, qualora non tocchino aspetti riservati, vengono diffusi via Internet sui siti istituzionali.
Si deve in ogni caso offrire un adeguato feedback alle parti che presentano i loro commenti e all’opinione pubblica in generale”


sintesi mbr

(fonte: allegato 2 orientamenti Commissione UE L.V. Trasparenza maggio 2006)