venerdì 28 agosto 2009

Interesse pubblico e interessi particolari

Per dare qualche elemento di concretezza al dibattito sull’inquadramento del fenomeno lobbistico anche per quanto concerne il livello nazionale è opportuno innanzitutto dare uno sguardo, sia pur schematico, alla prassi dei rapporti tra le nostre istituzioni pubbliche e coloro che tendono ad essere definiti anche nel nostro paese lobbisti (più opportunamente: rappresentanti di interessi). In ogni caso vi sono alcune premesse descrittive ed esigenze disciplinari che non sono dissimili per quanto concerne lo scenario continentale e nazionale. Il lobbismo rappresenta una componente fattuale, strutturale e legittima dei moderni sistemi democratici; va assumendo progressivo rilievo in qualunque livello istituzionale esso si esplichi, a prescindere dal fatto che sia svolto da singoli cittadini, formazioni sociali, organismi intermedi , organizzazioni economiche ed altri gruppi di interesse o da soggetti specializzati che lavorano per conto di essi (esperti di affari pubblici, centri di studi, studi legali). Superati alcuni non trascurabili e negativi esempi, nel gioco democratico, a certe condizioni, i rappresentanti di interessi con la loro azione possono persino dimostrare di poter contribuire a richiamare l’attenzione delle istituzioni su alcune problematiche rilevanti per l’intera comunità. Per questo motivo in alcuni casi gli enti territoriali hanno ritenuto di dover offrire un riconoscimento per garantire la presenza consultiva di questi soggetti a fianco del livello di governo (ad esempio per quanto concerne l’espressione delle posizioni dei consumatori e dei disabili o gli interessi in campo ambientale, ecc.). Nel contempo, si è dimostrata in più circostanze l’esigenza di predisporre un complesso di garanzie atte ad evitare che, attraverso un uso scorretto e strumentale delle pratiche lobbistiche, venga esercitata una pressione occulta o indebita sulle istituzioni pubbliche ed i loro rappresentanti per fini esulanti o palesemente contrastanti con quelli generali. In questo senso, qualora dei gruppi di interesse intendessero contribuire allo sviluppo delle politiche pubbliche nazionali o locali in un quadro di garanzie democratiche, dovrebbero avere come prima preoccupazione quella di essere trasparenti: illustrare la propria missione generale e l’obiettivo particolare che essi si pongono. Portare all’attenzione dell’opinione pubblica l’apporto specifico che intendono offrire ed illustrare la compatibilità di questo con l’utilità generale. Indicare inoltre con chiarezza ed accessibilità le modalità di sostegno finanziario e le risorse impiegate nell’azione di pressione, con l’individuazione degli operatori e dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, che direttamente o indirettamente "entrano in questo gioco". Per le istituzioni, di ogni ordine e livello, per altro verso viene il dovere di agire con imparzialità ed indipendenza identificando e salvaguardando prima di tutto “l’interesse generale della comunità”; quindi la potestà di adottare ogni deliberazione in ossequio alle finalità generali dello Stato, senza subire interferenze o indebite pressioni. La questione fondamentale che si pone è quindi quella relativa ai provvedimenti da adottate per garantire la trasparenza e la legalità di questo sistema di relazioni. Così di tratterà di elaborare indirizzi, disposizioni ed autoregolamentazioni che devono oggi più che mai risultare efficaci e proporzionate alla rilevanza quantitativa e qualitativa del fenomeno. mbr ©